La violenza contro le donne rappresenta un importante problema di sanità pubblica, oltre che una violazione dei diritti umani
La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli. I bambini che assistono alla violenza all’interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento. Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell’intera comunità.
Secondo il rapporto dell’OMS Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti (in lingua inglese), la violenza contro le donne rappresenta “un problema di salute di proporzioni globali enormi”.
A chi rivolgersi
- 112: chiamare il numero di emergenza senza esitare, né rimandare:
- in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione fisica;
- se si è vittima di violenza psicologica;
- se si sta fuggendo con i figli (eviti in questo modo una denuncia per sottrazione di minori);
- se il maltrattante possiede armi.
- Numero antiviolenza e anti stalking 1522 – Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un’accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. L’App 1522, disponibile su IOS e Android, consente alle donne di chattare con le operatrici. E’ possibile chattare anche attraverso il sito ufficiale del numero anti violenza e anti stalking 1522
- App YouPol realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo, l’App è stata estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche
- Pronto Soccorso, soprattutto se si ha bisogno di cure mediche immediate e non procrastinabili. Gli operatori sociosanitari del Pronto Soccorso, oltre a fornire le cure necessarie, sapranno indirizzare la persona vittima di violenza verso un percorso di uscita dalla violenza
- Mappa dei consultori in Italia
- Centri antiviolenza sul sito del Dipartimento delle Pari opportunità
- Farmacie, per avere informazioni se non è possibile contattare subito i Centri antiviolenza o i Pronto soccorso
- Telefono Verde AIDS e IST 800 861061 se si è subita violenza sessuale. Personale esperto risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 sui possibili rischi di contrarre infezioni a trasmissione sessuale a seguito della violenza. Si può accedere anche al sito www.uniticontrolaids.it
- Poliambulatorio dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), dall’8 marzo 2021 è attivo il Servizio Salute e Tutela della Donna, dedicato alla presa in carico delle donne più fragili o comunque bisognose di assistenza sanitaria e psicologica.
La normativa sulla violenza
La prima significativa innovazione legislativa in materia di violenza sessuale, in Italia, si era avuta con l’approvazione della Legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha iniziato a considerare la violenza contro le donne come un delitto contro la libertà personale, innovando la precedente normativa, che la collocava fra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume.
Con la Legge 4 aprile 2001, n. 154 vengono introdotte nuove misure volte a contrastare i casi di violenza all’interno delle mura domestiche con l’allontanamento del familiare violento.
Nello stesso anno vengono approvate anche le Leggi n. 60 e la Legge 29 marzo 2001, n. 134 sul patrocinio a spese dello Stato per le donne, senza mezzi economici, violentate e/o maltrattate, uno strumento fondamentale per difenderle e far valere i loro diritti, in collaborazione con i centri anti violenza e i tribunali.
Con la Legge 23 aprile 2009, n. 38 sono state inasprite le pene per la violenza sessuale e viene introdotto il reato di atti persecutori ovvero lo stalking.
Il nostro Paese ha compiuto un passo storico nel contrasto della violenza di genere con la Legge 27 giugno 2013 n. 77, approvando la ratifica della Convenzione di Istanbul, redatta l’11 maggio 2011. Le linee guida tracciate dalla Convenzione costituiscono infatti il binario e il faro per varare efficaci provvedimenti, a livello nazionale, e per prevenire e contrastare questo fenomeno.
Il 15 ottobre 2013 è stata approvata la Legge 119/2013 (in vigore dal 16 ottobre 2013) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”.
Le donne, purtroppo, sono più degli uomini, vittime di aggressioni, anche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, in particolare nelle postazioni di guardie mediche e nei Pronto soccorso.Il 14 agosto 2020 il Parlamento ha approvato la Legge n.113 che dispone misure di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
Al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno è stata approvata la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere” che all’articolo 4 prevede che tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, hanno l’obbligo di fornire i dati e le informazioni relative alla violenza contro le donne. L’articolo prevede anche che il flusso informativo EMUR Pronto Soccorso sia integrato con le informazioni utili e necessarie per la rilevazione della violenza di genere contro le donne, assicurando l’individuazione della relazione tra autore e vittima e rilevando anche: la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori; gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.
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