Coronavirus. De Luca: limitazioni ai servizi pubblici e Stop a cantieri edili pubblici e privati!

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    Aumentano sempre più le restrizioni per fronteggiare l’avanzata del coronavirus. Sino ad oggi, in Campania si registrano 774 casi positivi al covid19 (aggiornamento ore 18:00 del 20.03.2020), 25 in più di ieri. La provincia più colpita è quella di Napoli con 416 casi, poi Salerno con 115 positivi, Caserta con 96 positivi, Avellino con 97 positivi e Benevento con 8 positivi ( altri tamponi, circa 25, sono ancora in fase di verifica).

    Al fine di contenere, quindi l’avanzata del virus, con l’ordinanza n.19 del 20.03.2020 il Governatore della Regione Campania, Vincezo De Luca, ha ordinato la limitazione dei servizi pubblici  ovvero la limitazione del personale pubblico negli uffici – salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza ed i servizi pubblici essenziali – ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti ed indifferibili.

    Invece, per i lavori privati, si stringe ancora di più la possibilità lavorativa. Stop ai cantieri edili Privati e Pubblici! Da Domani 21 marzo, quindi si ferma anche l’edilizia privata e pubblica. Il comma 2 dell’ordinanza cita:

     Su tutto il territorio regionale e fino al 03 aprile 2020:

    • 2.1 E’ sospesa l’attività dei cantieri edili su committente privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili[…]i responsabili provvedano alla messa in sicurezza del cantiere e la sospensione delle attività entro 5gg dalla data di pubblicazione del decreto ( quindi entro il 24 marzo, ndr);
    • 2.2 Per i lavori a committente pubblica, fatti salvo l’avvio e la prosecuzione dei lavori di pubblica utilità, l’edilizia sanitaria nonché quegli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano la diffusibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso , ovvero programmabili. Per i lavori indifferibili, è fatto l’obbligo dei dpi e delle ulteriori misure precauzionali. Per i lavori differibili, sono disposti la messa in sicurezza e sospensione del cantiere entro 5gg dalla pubblicazione del decreto (quindi entro il 24 marzo, ndr).

    Fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto, è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino ad un massimo di tre mesi o con ammenda fino a duecentosei euro.

    fonte foto: Artigianiarezzo.it

    Scarica l’Ordinanza n. 19 del 20.03.2020

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