Coronavirus, Conte annuncia: Italia è tutta zona rossa. Restare a casa!

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    «Dobbiamo cambiare le nostre abitudini – cosi il primo Ministro Conte ha annunciato questa sera in conferenza stampa la trasformazione di tutta la nazione in zona rossa – Tutta l’Italia diventa zona rossa, protetta.

    Servono norme più stringenti per tutelare la salute di tutti per questo sono estese a tutta l’Italia le disposizioni del decreto firmato ieri 8 marzo».

    Prolungato lo stop alle scuole e alle università e, soprattutto, stretta sugli spostamenti: saranno possibili solo quelli per necessità, per comprovati motivi lavorativi o di salute. Ed ancora maggiori divieti in tema di aggregazione ed assembramenti. Si attende la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto per maggiori delucidazioni.

    Ecco le disposizioni del decreto 8 Marzo:

    Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e
    nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia,
    Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
    Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

    1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
    COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
    Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,
    Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
    Venezia, sono adottate le seguenti misure:
    a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
    uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno
    dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
    comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero
    spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il
    proprio domicilio, abitazione o residenza;
    b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
    febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere
    presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
    contattando il proprio medico curante;
    c) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o
    dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero
    risultati positivi al virus;
    d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
    ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito
    lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle
    sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di
    categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a
    manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti
    sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la
    presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le
    societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute
    ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
    del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
    accompagnatori che vi partecipano;
    e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di
    promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la
    fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo
    ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,
    comma 1, lettera r);
    f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
    g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli
    eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
    culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti
    in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio,
    grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi,
    sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei
    predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’;
    h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui
    all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
    attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
    nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione
    superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta
    Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
    master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani,
    nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da
    altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
    privati, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di
    attivita’ formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici
    in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
    medicina generale, nonche’ delle attivita’ dei tirocinanti delle
    professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento
    sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
    alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in
    presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli
    ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
    servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di
    circoli didattici o istituti comprensivi;
    i) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di
    misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
    tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
    tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la
    distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera
    d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
    funebri;
    l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della
    cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del
    paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad
    esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata
    esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita’ telematica;
    sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale
    sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
    all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il
    personale della protezione civile, i quali devono svolgersi
    preferibilmente con modalita’ a distanza o, in caso contrario,
    garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
    all’allegato 1 lettera d);
    n) sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle 6.00
    alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le
    condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza
    di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1
    lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di
    violazione;
    o) sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle di
    cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un
    accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque
    idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
    dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e
    tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la
    distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i
    visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di
    violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che
    non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
    di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
    p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
    tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a
    gestire le attivita’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a
    livello regionale;
    q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
    riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare
    riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
    pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza
    COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
    interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed
    evitando assembramenti;
    r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e
    grandi strutture di vendita, nonche’ gli esercizi commerciali
    presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni
    feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre
    le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della
    distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato
    1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso
    di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative
    che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza
    interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le
    richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e’
    disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
    alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il
    rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di
    cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione
    dell’attivita’ in caso di violazione;
    s) sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi,
    piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta
    eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
    essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
    ricreativi;
    t) sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui all’articolo 121
    del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso
    gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei
    territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento
    dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che non hanno
    potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la
    proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    per saperne di più….Il Dpcm 8 marzo 2020 sulla G.U. Serie Generale n. 59 del 08/03/2020

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