L’undici dicembre 2018 la Camera dei Deputati ha approvato il testo di Legge: Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, che ora passerà all’esame dell’Aula del Senato.
Il testo è frutto dell’unificazione di ben quattro proposte legislative (C. 290-410-1314-1386-A) presentate a firma del PD, della Lega e del Movimento Cinque Stelle e segue, a distanza di un anno e mezzo, l’approvazione del nuovo Regolamento Comunitario, l’848/2018, che si applicherà a decorrere dal 1 gennaio 2021 e sostituirà l’attuale Regolamento del 834/2007.
Di seguito un brevissimo riepilogo di alcuni elementi di novità del nuovo Regolamento:
- Lo scopo di applicazione è esteso ai prodotti elencati nell’allegato I del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (es. sale marino e altri sali; bozzoli di bachi da seta; cera d’api; tappi di sughero; cotone, lana e pellami); nonostante le forti richieste, la ristorazione resta esclusa ma è facoltà degli Stati membri riconoscere standard nazionali applicabili al settore fermo restando il divieto dell’utilizzo del logo europeo in questi casi;
- Sono inserite, tra le altre, le definizioni di “misure preventive” e “misure precauzionali” con riferimento specifico ai requisiti della produzione bio, nonché la definizione di “nanomateriali” (esplicitamente proibiti);
- È consentito agli Stati membri di avere regole che proibiscono l’etichettatura di prodotti che contengono sostanze non ammesse sopra una determinata soglia, ma tali regole non devono impedire la commercializzazione di prodotti biologici ottenuti in altri Stati membri (in altri termini: si mantiene l’attuale idiosincrasia per cui un prodotto biologico fatto in Italia che abbia accidentalmente un residuo superiore a 0,01 ppm non può essere etichettato e venduto come bio ma lo stesso prodotto con lo stesso livello di residui fatto in Francia, può essere etichettato e venduto liberamente in Italia);
- I certificati emessi dagli Organismi di certificazione tornano ad essere chiamati con il loro nome e non più “documenti giustificativi”; sono individuate 7 categorie di prodotti che possono essere certificate e gli operatori possono scegliere diversi Organismi di certificazione per le diverse categorie di prodotti; sono definiti criteri per esonerare gli operatori dall’essere “certificati”;
- È introdotta anche sul territorio europeo la certificazione per “gruppi di operatori” i cui membri devono soddisfare alcuni requisiti (costo di certificazione superiore al 2% del fatturato bio; fatturato inferiore a 25.000 euro/anno; superfici massime diverse per tipologie produttive; il gruppo deve avere personalità legale ed istituire un sistema di controllo interno, nonché avere un sistema di commercializzazione comune tra i membri che devono trovarsi in prossimità geografica);
- Sono previste ulteriori deroghe al requisito del controllo minimo annuale degli operatori;
- Le nuove modalità di import saranno basate solo su due canali: uno prevede accordi commerciali bilaterali tra l’Unione Europea e i singoli Paesi richiedenti; l’altro prevede il riconoscimento di Autorità od Organismi privati unicamente per gli scopi della certificazione in conformità al nuovo regolamento.
Il nuovo testo di Legge su cui dovrà dare il parere l’Assemblea del Senato, oltre alle misure di programmazione e promozione, quali il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici ed il Tavolo tecnico per la produzione biologica, istituisce un Fondo per lo sviluppo della produzione biologicache servirà a finanziare anche la ricerca scientifica in tale ambito.
Ma di particolare interesse, soprattutto per i piccoli produttori delle aree interne, che soffrono di ritardi strutturali, appaiono gli articoli da 11 a 17.
L’art. 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore mentre gli articoli 11, 12, 13 e 14 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di:
- distretti biologici (13), intendendosi tali i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un’integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza. Con decreto del Ministero (rectius: del Ministro) sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con successivo decreto sono, poi, definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell’atmosfera causati da impianti inquinanti. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo;
- organizzazioni interprofessionali ( 14), finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Nel testo sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali, quello di rappresentare una quota dell’attività economica, pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l’85% del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all’organizzazione;
- accordi- quadro ( 15) stipulati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari ad almeno ai costi medi di produzione;
- intese di filiera (art.16) volte a: valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell’ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologico per pianificare e programmare la produzione;
- organizzazioni di produttori biologici ( 17) che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute;
Di notevole interesse sono anche l’art. 8 prevede che l’adozione del Piano nazionale delle sementi biologichee l’art. 19 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcune registro e evolute e adattate nell’ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.
Come ben sanno i produttori iscritti al Regime Biologico CE, l’approvvigionamento di materiale propagativo rappresenta uno dei gap del settore, con gli operatori costretti ogni anno o più volte all’anno a chiedere le deroghe per la carenza di materiale certificato.
Fonte: Scritto dalla dott.ssa Agr.ma Grazia Gentile
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