Anche ad Albanella si raccolgono le firme presso gli uffici comunali (anagrafe) sia della sede di Matinella che in quella di Albanella, per sottoscrivere la proposta di legge promossa dall’Iitalia dei Valori riguardante l’inviolabilità del domicilio e legittima difesa.
La proposta prevede l’aumento della pena da 2 a 6 anni per violazione di domicilio, nessun risarcimento a chi viene a rubare in casa in caso di difesa e nessun reato e condanna per chi si difende a casa propria da ladri e delinquenti.
Si potrà aderire alla raccolta firme fino al prossimo 31 maggio 2016.
Proposta di legge di iniziativa popolare Ai sensi dell’art. 71 della Costituzione e dell’art. 48, in relazione all’art. 7, della legge 25 maggio 1970 n. 352 Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2016
Proposta di legge di iniziativa popolare contenente:
‘Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima’
RELAZIONE
Recenti fatti di cronaca hanno messo in evidenza resistenza di criminali sempre più spietati e spericolati che si introducono nelle altrui abitazioni o altri luoghi di privata dimora, compresi quelli ove viene esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale Questa criminalità, per lo più volta a commettere delitti di rapina o di furto, pone costantemente a repentaglio l’altrui e la propria incolumità, talora determinando legittime reazioni a difesa delle persone e dei beni. Siffatta criminalità, sempre più pericolosa e in continua crescita, da luogo ormai ad una situazione che genera fortissimo allarme sociale e fa lievitare la richiesta di rassicurazione. Mentre si auspica vivamente il rafforzamento delle misure collettive e individuali di protezione, anche attraverso il potenziamento delle forze di polizia e dell’intelligence trattandosi per lo più di bande e associazioni criminali, è ormai ineludibile ed urgente intervenire legislativamente nel senso di punire più severamente la violazione del domicilio col raddoppio delle pene (articolo 1, lettere a) e c)>, escludendosi altresì qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora, e di accrescere la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell’eccesso colposo (articolo 1, lettera d)), mentre il delitto sarà sempre punibile d’ufficio quando funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d’ufficio, come la rapina o il furto.
Siffatto ampliamento legislativo della tutela, volto anche ad evitare il rischio di alimentare la cultura dello “sceriffo fai da te” cavalcata da forze politiche estremiste nei toni ma improduttive nelle soluzioni, vuole invece costituire un più forte deterrente verso la categoria di criminali dediti a furti e rapine nei luoghi di privata dimora, i quali così sapranno di non poter più beneficiare di scappatoie giuridiche e di non poter più volgere a proprio profitto norme dettate a tutela di persone per bene, quale la risarcibilità del danno. Chi si introdurrà nei privati domicili saprà, dunque di pagare più severamente e di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento di danni: “imputet sibi”. possibile conseguenza del proprio iniziale agire criminale (articolo 1)Per le stesse ragioni chi difende l’incolumità o i beni propri» all’interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa (articolo 2).
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
All‘articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”;
c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
“Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo dal terzo comma dell’articolo 52″.
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