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    Attenzione:

    COME SEPARATORE DECIMALE USARE IL PUNTO (.) NO VIRGOLA (,)

    Si prega di ricontrollare in ogni caso i calcoli effettuati.
    Non si garantisce della loro esattezza. Il servizio è offerto solo ed esclusivamente per un utilizzo personale e non professionale.

    Il sistema genera un’indicazione non determina il tributo ufficiale
    Grazie.

    La rendita catastale è ottenibile mediante visure catastali aggiornate non oltre a 6 mesi
    Per seconda casa si intendono anche ulteriori abitazioni (2,3,4…)
    L’importo in detrazione è al più 400,00 euro (per i figli)
    Il sistema suddivide l’importo in 3 rate: scadenze 18.06 – 17.09 e 17.12
    La 3 rata non è possibile determinarla poichè le tariffe sono suscettibili
    a variazioni pertanto le aliquote applicate non sono ufficiali ma dipendono dai singoli comuni.

    Aliquote di calcolo applicate: 0,4 e 0,76.

    Categorie Catastali:

    Gruppo A

    A/1 (R/1) Abitazioni di tipo signorile. Rendita per 160

    A/2 (R/1) Abitazioni di tipo civile. Rendita per 160

    A/3 (R/1) Abitazioni di tipo economico. Rendita per 160

    A/4 (R/1) Abitazioni di tipo popolare. Rendita per 160

    A/5 (R/1) Abitazioni di tipo ultrapopolare. Rendita per 160

    A/6 (R/3) Abitazioni di tipo rurale Rendita per 160

    A/7 (R/2) Abitazioni in villini. Rendita per 160

    A/8 (R/2) Abitazioni in ville. Rendita per 160

    A/9 (P/5) Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Rendita per 160

    A/10 (T/7) Uffici e studi privati. Rendita per 80

    A/11 (R/3) Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Rendita per 160

    Gruppo B

    B/1 (P/1) Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme. Rendita per 140 *

    B/2 (P/2) Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro). Rendita per 140

    B/3 (P/3) Prigioni e riformatori. Rendita per 140

    B/4 (P/4) Uffici pubblici. Rendita per 140

    B/5 (P/4) Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro. Rendita per 140

    B/6 (P/5) Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali; quando hanno fine di lucro, dovranno essere censiti nella categoria propria dell’ unità immobiliare, secondo l’uso ordinario della stessa. Rendita per 140

    B/7 (V/4) Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto. Rendita per 140

    B/8 (T/2) Magazzini sotterranei per depositi di derrate. Rendita per 140

    Gruppo C

    C/1 (T/1) Negozi e botteghe. Rendita per 55

    C/2 (T/2) Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione e con rendita autonoma). Rendita per 160

    C/3 (T/2) Laboratori per arti e mestieri. Rendita per 140

    C/4 (T/3) Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro). Rendita per 140

    C/5 (V/2) Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro). Rendita per 140

    C/6 (R/4) Box o posti auto pertinenziali. Rendita per 160

    C/6 (T/5) Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico. Rendita per 160

    C/6 (T/6) Stalle, scuderie e simili. Rendita per 160

    C/7 (T/2) Tettoie chiuse od aperte Rendita per 160.

    Gruppo D

    D/1 (Z/1) Opifici. Rendita per 60

    D/2 (Z/4) Alberghi, pensioni e residences (con fine di lucro). Rendita per 60

    D/3 (Z/5) Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi). Rendita per 60

    D/4 (V/5) Case di cura ed ospedali (con fine di lucro). Rendita per 60

    D/5 (Z/3) Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro). Rendita per 80

    D/6 (V/6) Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fine di lucro). Rendita per 60

    D/7 (Z/1) Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Rendita per 60

    D/8 (Z/2) Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Rendita per 60

    D/9 (Z/8) Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. Rendita per 60

    D/10 (Z/2) Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. Rendita per 60

    D/11 (T/7) Scuole e laboratori scientifici privati. Rendita per 60

    D/12 (Z/8) Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari. Rendita per 60

    Gruppo E

    E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. Esenti

    E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. Esenti

    E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (edicole per giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimenti di auto, per sale di aspetto di tranvie, ecc., pese pubbliche, ecc.). Esenti

    E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (per mercati, per posteggio bestiame, ecc.) Esenti

    E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. Esenti

    E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale. Esenti

    E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti. Esenti

    E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. Esenti

    E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E, comprese le discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quando la loro gestione è senza scopo di lucro. Esenti

    Entità urbane

    Le entità urbane di tipo F sono state istituite contemporaneamente alla procedura DOCFA per identificare quei casi in cui l’unità immobiliare non produce reddito. Si tratta di tipologie fittizie sempre esistite, codificate unicamente a scopo gestionale e tecnico, affinché fossero riconosciute dai programmi software utilizzati per l’automazione. Il gruppo F non ha alcuna rendita catastale perché comprende unità immobiliari non idonee (anche solo temporaneamente) a produrre ordinariamente un reddito; esso non deve essere mai rappresentato in planimetria, ma soltanto sull’elaborato planimetrico.

    F/1 Aree urbane
    Aree di corte urbana che non risultano legate ad alcuna unità immobiliare appartenente agli altri gruppi. Esenti

    F/2 Unità collabenti (diroccate, in disuso, ruderi, non utilizzate)
    Unità immobiliari totalmente o parzialmente inabitabili. Non è consentito dichiarare unità collabenti partendo da unità già denunciate. Si può presentare una unità immobiliare con questa categoria solo con documenti di accatastamento, mai in variazione. Esenti

    F/3 Unità in corso di costruzione. Esenti

    F/4 Unità in corso di definizione.
    Unità immobiliari non ancora definite: ad esempio, frazionamento di ville da cui sono ricavati miniappartamenti, non già definiti nella forma e/o nel numero; oppure, parti di unità immobiliari non idonee a produrre reddito autonomamente, come nel caso di stanze scorporate da un appartamento per una successiva compravendita. Esenti

    F/5 Lastrici solari. Unità immobiliari che si creano quando, ad esempio, una ditta diversa da quella del piano sottostante intenda sopraelevare. Esenti

    F/6 Procedimenti innanzi alle commissioni tributarie. Esenti

    F/7 Portici Esenti

    F/9 Unità proveniente dal catasto fondiario. Esenti

    F/10 Unità dichiarate o ritenute rurali. Esenti

    F/11 Unità in attesa di classamento. Esenti

    NOTA
    Le rendite annotate negli atti catastali, anche se attribuite in data recente, non comprendono la rivalutazione del 5% disposta, a partire dal 1° gennaio 1997, dall’art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n.662.
    * Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, il coefficiente è stato rivalutato del 40% ai sensi dell’art. 2, comma 45, del D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Detta risoluzione decorre dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, e cioè dal 3 ottobre 2006.
    Fra le parentesi sono evidenziate le possibili corrispondenti categorie future, così come previsto dall’allegato A del D.p.r. n° 138 del 1998.

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