Prodotti difettosi? Tocca sempre al venditore smontarli, rimuoverli e sostituirli!

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    Prodotti difettosi. La Corte di Giustizia UE viene in soccorso dei consumatori

    Prodotti e beni difettosi. Il negoziante non può tirarsi indietro: deve rimuoverli e sostituirli a sue spese!

    Quante volte è capitato di acquistare un prodotto rivelatosi difettoso ed il venditore anziché riprenderselo e sostituirlo ha consigliato di mandarlo in assistenza?

    Quante volte è capitato di acquistare un elettrodomestico che solo a casa si è scoperto difettoso, con la necessità pertanto di smontarlo e di riportarlo al venditore per la sostituzione/riparazione?

    E quante volte è capitato di acquistare piastrelle, suppellettili, mobili che solo dopo la loro messa in opera o dopo il loro uso si sono rivelati difettosi?

    La sede della Corte di Giustizia UE

    Di questo si è occupata la Corte di Giustizia Europea con una sentenza pubblicata alcune settimane fa: se un prodotto acquistato si rivela guasto, il venditore è obbligato a sostituirlo oppure a rimuoverlo dal luogo in cui il consumatore lo ha installato ed a sostituirlo. Ed il venditore deve sostenere anche le spese necessarie per il compimento di tutte le operazioni relative a tale garanzia di sostituzione/riparazione (smontaggio al domicilio del cliente, trasporto, sostituzione e successiva riconsegna al domicilio del cliente)!

    È quanto ha precisato la Corte di Giustizia Europea con la sentenza 16 giugno 2011 per i casi n. C-65/09 e C-87/09, emessa in relazione a delle controversie pendenti tra consumatori e venditori per due diversi episodi accaduti in paesi dell’Unione Europea.

    Nel primo caso è stato un cittadino tedesco a ricorrere alla massima Corte dell’Unione per vedersi riconoscere i propri diritti di consumatore nella causa contro un fornitore operante nel campo dell’edilizia. Il signore, infatti, aveva acquistato delle mattonelle lucidate e solo dopo la messa in posa del pavimento aveva scoperto su di esse la presenza di ombrature con impercettibili tracce di raschiatura, causate probabilmente da graffiature avvenute maldestramente in azienda o durante il trasporto. Chiamata in causa, l’azienda venditrice si era rifiutata di sostituire il laterizio fornito, sostenendo, tra l’altro, che trattavasi di materiale edilizio “già utilizzato dall’acquirente” con la messa in opera e dunque non più sostituibile se non per mezzo della rimozione del pavimento.

    La seconda vicenda tocca invece un tema d’attualità: l’acquisto di beni tramite internet.

    Un signore aveva acquistato on line, attraverso il sistema dell’e-commerce, una lavastoviglie che, una volta consegnatagli ed installata, aveva presentato dei difetti non riparabili. Per cui anche in questo caso l’unica soluzione prospettabile era la sostituzione dell’elettrodomestico.

    La problematica difficoltà di questo caso si palesava riguardo la pratica dell’e-commerce e la fattispecie dei cosiddetti “contratti a distanza”, dove il contatto e la compravendita tra cliente e rivenditore avviene tramite internet, in un contatto “virtuale” tra le parti: anche in questi casi c’è l’obbligo del venditore di provvedere alla sostituzione dell’elettrodomestico e a tutti i relativi costi di questa operazione (ritiro al domicilio, spese di trasporto)?

    La Corte di Giustizia Europea ha dato ragione in entrambi i casi ai consumatori, precisando che la normativa europea (la direttiva europea 1999/44/CE del 25/05/1999) prevede espressamente e senza equivoci che il “venditore risponde, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”, ciò valendo per tutte le tipologie di compravendita.

    La direttiva 1999/44/CE (in virtù della quale poi in Italia è stato emanato il Codice del Consumo), in verità è chiara: il consumatore ha sempre il diritto di chiedere il ripristino della conformità del bene che si è rivelato anche successivamente alla messa in opera o all’uso come difettoso; e qualora la riparazione non sia possibile, egli potrà liberamente esigere o la sostituzione del bene o la riduzione del prezzo per il bene risultato difettoso (ma semmai ancora utilizzabile) o addirittura la risoluzione del contratto, con restituzione dei soldi spesi.

    Acquisto di piastrelle: la ditta fornitrice è obbligata a rimuovere e a sostituire a proprie spese le piastrelle difettose!

    I principi espressi dai giudici di Bruxelles sono di importanza assoluta ai fini della tutela dei diritti del consumatore, sempre più messa a repentaglio da pratiche commerciali che dietro molteplici scusanti (politiche aziendali, previsione di clausole nel contratto d’acquisto vessatorie e illegali, mancanza del servizio di trasporto, assenza di personale tecnico per l’assistenza) nascondono in realtà pratiche commerciali scorrette.

    La Corte ha precisato che in tutte le ipotesi contrattuali, qualunque sia la modalità commerciale adoperata (acquisto in locale commerciale, acquisto con contratto a distanza, acquisto con televendita, ecc.) il venditore è sempre la parte di un rapporto giuridico che in forza del contratto di vendita si obbliga ad eseguire correttamente una prestazione: consegnare un bene ad un acquirente dietro il pagamento di un corrispettivo. Per cui il venditore consegnando, anche in buona fede, un prodotto difettoso, non ha affatto eseguito correttamente la sua obbligazione ed è pertanto naturale che debba farsi carico di tutte le conseguenze della sua inesatta esecuzione.

    Il negoziante ha l'obbligo di rimuovere e sostituire a proprie spese anche i prodotti già installati

    La Corte ha nell’occasione confermato anche un altro principio delle pratiche commerciali: che non solo la riparazione/sostituzione di un bene difettoso deve essere senza spese per il consumatore, ma anche che tale riparazione/sostituzione debba avvenire entro un lasso di tempo ragionevolmente breve, al fine di limitare al minimo i disagi per il consumatore, il quale, a fronte del pagamento del prezzo del prodotto, si trova temporaneamente impossibilitato ad utilizzare il bene acquistato o a giovarsene!

    Un pò di luce e chiarezza sui diritti del consumatore in ordine alla problematica dei beni acquistati difettosi: una casistica che si è rivelata il vero “tallone di Achille” delle prassi commerciali allorché sempre più spesso il consumatore, dinanzi alle “resistenze” del venditore circa il riconoscimento della propria responsabilità nella riparazione e/o sostituzione del bene difettoso, preferisce “soccombere” e desistere da far valere le proprie ragioni, anche a causa degli alti costi necessari per intraprendere le vie legali.

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