Cani molesti? Ne risponde penalmente il padrone!

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    Disturbi alla quiete pubblica, anche gli amici a 4 zampe devono uniformarsi alle regole!

    CANI MOLESTI? RISARCISCE IL PADRONE O IL POSSESSORE DELL’ANIMALE!

    Stretta dei tribunali italiani sugli obblighi di chi detiene animali e sulla responsabilità dei “danni” procurati da Fido.

    Il cane abbaia tutta la notte arrecando disturbo ai vicini? Ne risponde penalmente il padrone.
    Il cane morde un passante? Ne risponde chi lo detiene in quel momento, anche se non è il proprietario!

    Sono queste le precisazioni provenienti dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 715 del 14 gennaio 2011 e n. 8875 del 7 marzo 2011.

    Due diversi episodi oggetto del vaglio della Suprema Corte.

    Nel primo caso i proprietari di due cani pastore sono stati condannati da un tribunale siciliano per il reato previsto e punito dall’art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), in quanto, non impedendo il continuo abbaiare soprattutto nelle ore notturne degli animali di loro proprietà, rendevano impossibile il riposo dei vicini di casa. La Corte di Cassazione – cui i proprietari dei due cani si erano rivolti per vedersi annullare la condanna penale, respingendo il relativo ricorso, ha sentenziato che è lecito condannare il proprietario dell’animale che non ne impedisce i rumori notturni molesti, nonostante le proteste reiterate dei vicini di casa.
    Nella sentenza la Suprema Corte ha specificato che per la sussistenza del reato di “disturbo alla quiete pubblica” non occorre dimostrare l’intenzione del proprietario del cane di voler arrecare dolosamente disturbo alla collettività, dal momento che è sufficiente l’idoneità del fatto stesso ad arrecare disturbo (l’abbaiare continuo) ad un numero indeterminato di persone – e non già l’effettivo disturbo alle stesse – a determinare la punibilità del proprietario del cane. Dunque sono perseguibili e condannabili tutti quei proprietari che non impediscono, nonostante le reiterate proteste dei vicini, il molesto abbaiare dei propri cani, anche se regolarmente custoditi nel cortile della propria abitazione ed anche se non è intenzione dei proprietari arrecare disturbo ai vicini. Ovvio che le condizioni affinché vi sia un effettivo “disturbo alla quiete” devono presentarsi realmente (abbaiare prolungato nel tempo e rumori oltre la normale tollerabilità), non potendosi legittimamente perseguire un proprietario ed il suo povero cane per qualche abbaiata notturna, soprattutto se fatta per “allontanare” malintenzionati o per avvertire della presenza di qualche persona poco affidabile (si rammenta che altra consolidata giurisprudenza ha stabilito che “abbaiare è un diritto esistenziale dei cani” e che esso è punibile solo se oltrepassa la soglia della normale tollerabilità).

    Un curioso cartello, apparso sul cancello di un condominio, ci invita a riflettere e a non colpevolizzare troppo innocenti bestiole!

    Il secondo caso, invece, riguardava due coniugi, giudicati responsabili del reato di lesioni colpose per non aver custodito con la necessaria attenzione il cane in loro possesso, che avventandosi su una persona, le mordeva la gamba, procurandole delle lesioni. I giudici di primo e secondo grado avevano condannato entrambi i coniugi per il reato di lesioni colpose, oltre al risarcimento del danno. I coniugi così ricorrevano in Cassazione. In particolare la moglie si opponeva alla condanna di entrambi dichiarando di essere l’unica proprietaria del cane e che non avendo delegato il marito a custodirlo, doveva essere considerata solo lei responsabile, penalmente e civilmente, dei danni arrecati dall’animale. La Cassazione ha invece confermato la condanna per entrambi i coniugi, affermando che qualora un animale domestico privo di museruola e guinzaglio arrechi danno a terzi, ne saranno responsabili i membri della famiglia presenti, e non solo la legittima proprietaria.

    Ciò perché l’obbligo di custodire con le dovute accortezze un animale sorge non solo a carico del legittimo proprietario dello stesso, ma anche di chi lo possiede o lo detiene in quel momento.
    La responsabilità per i danni provocati da animali, infatti, sussiste in generale quando vi è una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una persona: le norme stabiliscono l’obbligo di non lasciare libero l’animale e di custodirlo con le cautele necessarie, ponendolo in generale a carico di qualsiasi “possessore” dell’animale e intendendo per possessore chi ha la semplice detenzione di fatto dell’animale, a prescindere se ne è proprietario o no. Secondo i giudici il marito della proprietaria del cane, al pari di questa, esercitava un potere di fatto sull’animale indipendentemente dalla circostanza che non ne fosse proprietario e che egli si trovasse sul luogo al momento del fatto: entrambi i coniugi erano pertanto da ritenersi egualmente responsabili.
    In verità già nel passato la Corte di Cassazione aveva chiarito la responsabilità del semplice possessore del cane, in un caso ancora più eclatante. Si tratta della sentenza n. 34813 del 27 settembre 2010, che giudicava anche in questo caso l’aggressione di un cane ad una ragazza.

    La Corte era stata chiamata a giudicare sul ricorso di un signore, condannato dai giudici territoriali per lesioni colpose in conseguenza del morso che il cane di proprietà di sua madre aveva dato ad una passante. Il signore intendeva difendersi affermando che non poteva essere considerato responsabile del fatto in quanto il cane era solo momentaneamente in suo possesso, essendo di proprietà della madre e della nonna, e che egli era intervenuto solo quando aveva sentito le urla della ragazza allo scopo di riportare il cane nell’abitazione. La Corte, tuttavia ha sentenziato, con una decisione che ha introdotto un principio interessante e rivoluzionario, che della lesione a terze persone ne risponde il “possessore” dell’animale in quel momento, anche se il cane è di proprietà di altri. I giudici di legittimità hanno infatti sottolineato che in tema di custodia di animali, l’obbligo della custodia sorge per chiunque abbia in quel momento una relazione di possesso o di semplice detenzione del cane (come, per esempio, chi lo porta a passeggio), al di là di chi ne è legittimo proprietario.
    È chiaro che, in seguito a questi orientamenti giurisprudenziali, risponderà penalmente dei danni procurati a terzi anche chi porta a passeggio per qualche ora il cane di proprietà di un suo amico, della fidanzata o comunque di altri, se il cane, durante il periodo in cui è nella sua disponibilità, dovesse procurare danni a cose e a persone.

    Si tratta di decisioni che, come si vede, confermano dei principi di responsabilità chiarissimi ed inequivocabili che richiameranno a maggiore accortezza chi possiede animali o chi ne ha momentaneamente la custodia.

    Vero è che oggigiorno sono sempre più gli “umani” a nuocere alle persone e a rappresentare un pericolo per l’incolumità della collettività… In questo senso non possiamo che condividere il cartello esposto dall’anonima signora e riportato nella foto appena sopra!

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