di Alessia Paolantonio.
Il 20 maggio di 40 anni fa nasceva lo Statuto dei lavoratori, la legge 300 del 1970, intitolata ‘Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento’. Obiettivo di fondo dello Statuto, figlio di dure lotte sindacali guidate dagli operai a cui si aggiunsero i movimenti studenteschi del ’68 sotto lo slogan “operai e studenti uniti nella lotta”, era quello di tutelare la libertà e la dignità del lavoratore e sostenere la presenza dei sindacati sui luoghi di lavoro.
E’ di Giuseppe Di Vittorio, nel 1952, la prima proposta di uno Statuto dei lavoratori che sarà poi realizzato da Giacomo Brodolini, che con lui era stato al vertice della Cgil nel 1955 come vicesegretario. Nominato ministro del Lavoro socialista nel secondo governo Rumor e fautore della riforma della previdenza sociale del 1969, dell’abolizione delle gabbie salariali e della modifica del collocamento contro il caporalato, Brodolini istituì una commissione nazionale per redigere una bozza di Statuto, alla cui presidenza nominò Gino Giugni. Brodolini morì pochi giorni dopo aver presentato, nel giugno 1969, il disegno di legge elaborato dalla commissione.
La legge n. 300 fu approvata a maggio del 1970, con l’astensione del Partito Comunista che, pur apprezzando la garanzia dei diritti costituzionali prevista per i lavoratori sul luogo di lavoro, lamentava l’esclusione delle tutele per i lavoratori delle aziende più piccole.
Lo Statuto dei lavoratori è la fonte normativa più importante, dopo la Costituzione, in materia di libertà e attività sindacale. In 41 articoli, divisi in 6 titoli, tutela la libertà e la dignità del lavoratore, la libertà e l’attività sindacale, e contiene norme sul collocamento e disposizioni penali.
La prima parte (articoli 1-13) è dedicata alla libertà e dignità del lavoratore e stabilisce: la libertà di opinione politica, religiosa etc, tutelando il lavoratore da discriminazioni dovute a ragioni ideologiche; il divieto di controllare a distanza i lavoratori e di utilizzare guardie giurate per vigilare sull’attività lavorativa; le modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari sul lavoratore e le limitazioni di perquisizioni personali; la regolamentazione del potere disciplinare.
Il titolo II (articoli 14-18) ha la funzione di garantire il rispetto delle libertà sindacali, riconosciuta in linea di principio dall’articolo 39 della Costituzione.
I titoli III e IV (articoli 19-32) contengono una serie di misure di sostegno delle attività sindacali, mentre il titolo V (articoli 33-34) è dedicato alle norme sul collocamento e infine ci sono le disposizioni finali e penali.
fonte:tratto da donnamanageritalia.it
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