Emersione colf e badanti : così il versamento dei contributi

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    cop_colf_big_editedL’Inps con il messaggio 29/12/2009 n°30264, fa seguito al precedente intervento per fornire a chi ha presentato istanza di regolarizzazione delle colf e badanti ex lege n°102/2009 ulteriori chiarimenti e, allo stesso tempo, detta alle proprie sedi le istruzioni operative che devono osservare nella gestione delle pratiche.

    L’invio dei bollettini  L’istituto previdenziale rende noto che lo scorso 23 Dicembre ha inviato, a 181.869 datori di lavoro (si ricorda che nel complesso sono state inviate circa 300.000 istanze) che hanno presentato la domanda di emersione, i bollettini di conto corrente postale utili al versamento dei contributi. Del predetto numero di destinatari (che sono poi quelli nei cui confronti è stata riscontrata la perfetta coincidenza tra i dati presenti sul modello di domanda e sul mod.F24 sia relativamente al codice fiscale del datore di lavoro sia in merito agli estremi del documento d’identità del lavoratore straniero) fanno parte anche i datori di lavoro che non hanno ancora ricevuto la convocazione da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, al fine di evitare il versamento in un unica soluzione di tutti i contributi dovuti dal 1° Luglio 2009 fino alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Infatti, come si ricorderà, il contributo forfettario di € 500,00 previsto dall’art. 1-ter della legge n°102/2009 era destinato solo a coprire il periodo 1° Aprile-30 Giugno 2009 oltre ad essere una condizione necessaria per poter presentare la domanda di regolarizzazione. Per tutti i periodi successivi, invece, l’Inps si riservava di calcolare i contributi sulla base dei dati retributivi e relativi all’orario di lavoro indicati dal datore di lavoro. I bollettini di conto corrente postale, in ogni caso, non sono stati inviati ai datori di lavoro : 1) le cui domande sono state scartate perché presentavano più di tre denunce per lo stesso codice fiscale (del datore di lavoro); 2) quelle per le quali è stato effettuato un pagamento con il mod.F24 con un importo diverso da € 500,00; 3) quelle per le quali il rapporto di lavoro risultava già registrato negli archivi Inps dei lavoratori domestici a seguito della firma del contratto di soggiorno.  Al versamento dei contributi è tenuto anche il datore di lavoro che è comparso solo davanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione per irreperibilità del cittadino straniero.

    Il calcolo dei contributi  Nella busta che ha inviato ai datori di lavoro, l’Inps ha inserito 2 bollettini precompilati : uno per i contributi del 3° trimestre, l’altro relativo agli ultimi tre mesi del 2009. La compilazione effettuata dall’Istituto previdenziale è basata essenzialmente sui dati forniti dal datore di lavoro e indicati nella domanda di regolarizzazione. Il calcolo dei contributi è avvenuto in sostanza prendendo in considerazione : le ore lavorate e la retribuzione oraria. In merito al primo dato utile per il calcolo dei contributi le ore prese in considerazione sono quelle dichiarate nell’istanza ad eccezione dei casi in cui è stata riportata la dicitura “TP” dove sono state attribuite in automatico 54 ore settimanali previste dl contratto collettivo lavoro domestico per i rapporti di lavoro a tempo pieno. La retribuzione oraria, invece, è stata determinata in base ai minimi retributivi del 2009 fissati dalla Commissione Nazionale prevista dall’art.43 del Ccnl 16/02/2007 corrispondenti alla qualifica assegnata dal datore di lavoro e riportata nell’istanza. Se la retribuzione effettivamente corrisposta allo straniero oppure le ore in concreto lavorate dallo stesso sono maggiori rispetto a quelle che l’Inps ha preso a riferimento per compilare i bollettini di conto corrente postale, in questo caso si dovranno utilizzare quelli in bianco inseriti anche loro nella busta inviata al datore di lavoro.

    Aspetti operativi  L’Inps, con il messaggio in oggetto, fornisce inoltre alle proprie sedi alcune indicazioni operative tra le quali ricordiamo : 1) la data della presentazione della domanda deve essere uguale o successiva alla data della firma del contratto di soggiorno; 2) la data di inizio del rapporto di lavoro, che non era richiesta all’atto della presentazione della domanda di emersione, è stata valorizzata come 01/04/2009, ossia quella a decorrere dalla quale il legislatore ha ritenuto in essere il rapporto di lavoro (in sostanza i rapporti sorti dopo il 1°Aprile non potevano essere regolarizzati); la suddetta data, in ogni caso, potrà essere variata inserendone una antecedente, se il datore di lavoro dichiarerà dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno che il rapporto di lavoro ha avuto inizio prima del mese di Aprile 2009; 3) è possibile variare tutti i dati precaricati tenendo presente che il rapporto di lavoro sarà accolto dal sistema a condizione che il codice fiscale del datore di lavoro ed il numero del documento del lavoratore regolarizzato corrispondano perfettamente a quelli presenti nella domanda, nel rapporto di lavoro presentato a video e nel mod.F24; in caso di discordanza, il rapporto di lavoro resterà sospeso fino all’abbinamento manuale da effettuarsi a cura della sede Inps competente; 4) per i lavoratori regolarizzati dovrà essere inserito il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ed i dati relativi alla data dela richiesta del permesso di soggiorno di cui sono in attesa.

    Contributo forfettario pagato da soggetti diversi   Non va dimenticato che il Ministero dell’Interno (circ.n.7950/2009) ha rassicurato tutti coloro che hanno effettuato il versamento dei 500,00 € (che non vengono restituiti in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della domanda, salvo casi eccezionali valutati dai Ministeri dell’Interno e del Lavoro) con il mod.F24 in luogo del datore di lavoro che ha poi presentato la domanda di regolarizzazione, precisando che il versamento si considera valido, con la conseguenza che l’istanza di emersione, se sussistono i requisiti di legge, potrà essere accolta.

    Il datore di lavoro impossibilitato  Il Ministero dell’Interno, con circolare 23 Dicembre 2009 n.8456, conferma che se il datore di lavoro è impossibilitato a presentarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno, possono sostituirlo anche il coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Se il datore di lavoro non ha la possibilità di delegare uno dei predetti soggetti, alla convocazione può presentarsi anche una persona non legata da vincoli parentali, purché munita di apposita procura notarile, oppure con delega, mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.

     

    Fonte : Il Sole 24 Ore – Guida al Lavoro N° 3 del 15 Gennaio 2010

    Selezionato per voi da : Giuseppe Pipolo, Consulente del Lavoro

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