I datori di lavoro del settore edile potranno beneficiare della riduzione del premio Inail nella misura dell’ 11,50% inviando entro il 16 febbraio dell’anno 2010 un’attestazione sull’assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.Lo chiarisce l’Inail con la nota del 16 dicembre 2009, prot. n.10792. Dunque un nuovo adempimento in vista a carico dei datori di lavoro del settore edile che intendono accedere alla riduzione del premio Inail.
BENEFICIARI Possono accedere allo sconto Inail esclusivamente i datori di lavoro che esercitano, anche in economia, attività edile sul territorio nazionale; l’agevolazione è estesa anche alle cooperative di produzione e lavoro per i soci che svolgono attività edile. Il beneficio, tuttavia, è limitato ai soli operai con un orario di lavoro non inferiore alle 40 ore settimanali. Lo sconto, che non risulta cumulabile con altri benefici contributivi, non si applica sul premio speciale unitario artigiani. L’agevolazione è limitata al solo anno 2009 e viene calcolata esclusivamente sul premio infortuni e silicosi.
REQUISITI Il nuovo adempimento a carico del datore di lavoro trova la sua fonte nella legge 3 Agosto 2006, n. 248 (cd. Decreto Bersani) che subordina l’agevolazione contributiva alla condizione che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza. Tale attestazione viene prodotta sotto forma di autocertificazione sottoscritta dal datore di lavoro o dal legale rappresentante in caso di società.
Unitamente all’autocertificazione, il datore di lavoro deve altresì dimostrare di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto ministeriale 24 Ottobre 2007, che si applicano ad ogni forma di beneficio contributivo : 1) regolarità contributiva nei confronti dell’Inail, dell’Inps e della Cassa Edile; 2) applicazione della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali; 3) inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’Allegato A del decreto ministeriale ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso Allegato relativo a ciascun illecito.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO Entro il 16 febbraio 2010 (termine di scadenza dell’autoliquidazione), i datori di lavoro sono tenuti a presentare all’Inail il modello di autocertificazione sopra richiamato. Oltre alla presentazione a mano o tramite servizio postale sempre consentite se non espressamente vietate, si attendono chiarimenti dall’Inail su forme alternative di trasmissione del modello (via fax, telematicamente). Inoltre, per coloro che accedono al beneficio per la prima vola, è necessario inviare entro lo stesso termine (in forma cartacea o telematica) alla Direzione Provinciale del Lavoro (Dpl) competente il modello di autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito. Per i datori di lavoro che hanno già beneficiato in passato di agevolazioni contributive, l’invio del modello alla Dpl è richiesto solo in presenza di variazione dei dati precedentemente inviati.
LE VERIFICHE DELL’INAIL Le sedi Inail, ricevute le dichiarazioni, dovranno procedere con i controlli. Per le autocertificazioni di cui al Decreto Bersani opereranno una verifica a campione presso il casellario giudiziario, denunciando senza ritardo all’Autorità giudiziaria coloro che hanno presentato dichiarazioni false o mendaci e procedendo, successivamente, alla revoca dei benefici contributivi concessi e all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Per le dichiarazioni che il datore di lavoro è tenuto ad inviare alle Direzioni Provinciali del Lavoro, le sedi Inail richiederanno agli Organi periferici del Ministero del Lavoro una verifica su di un campione di dichiarazioni rese. Resta inteso, pertanto, che la concessione dello sconto sul premio Inail in commento è subordinata alla verifica (d’ufficio), per tutte le domande presentate e dalla regolarità contributiva dell’azienda nei confronti dell’Inail, dell’Inps e della Cassa Edile.
Fonte : Il Sole 24 ore – Guida al lavoro N° 50 del 25 dicembre 2009
Selezionato per voi da : Giuseppe Pipolo, Consulente del Lavoro
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